Oltre al divieto generale di discriminazione, ci sono
reati penali generici, che spesso si verificano in relazione a comportamenti discriminatori, come minacce, diffamazione, molestie, coercizione, ecc. Se i reati sono commessi a scopo di discriminazione, sono
circostanze aggravanti e questo significa che la pena può essere aumentata più della metà.
Tuttavia, ci sono anche
disposizioni specifiche nella legge che vietano la discriminazione sulla base, per esempio, delle seguenti caratteristiche:
- orientamento sessuale, soprattutto sul posto di lavoro (legge n. 300/1970, decreto legislativo n. 216/2003)
- genere (decreto legislativo n. 198/2006)
- età, soprattutto sul posto di lavoro (legge n. 300/1970, decreto legislativo n. 216/2003)
- disabilità fisica o mentale (legge n. 67/2006)
Anche se non ci sono disposizioni legali specifiche su certe forme di discriminazione, esse non sono né permesse né esenti da sanzioni. Si applicano allora le norme generali della legge.